Un imputato, condannato per diffamazione, presenta ricorso in Cassazione sostenendo la nullità del processo per un difetto di notifica dell'atto di citazione. La Corte Suprema, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile. Dagli atti emerge infatti una nota della polizia giudiziaria che attesta il chiaro e volontario rifiuto di notifica da parte dell'imputato. La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: quando il destinatario, consapevole del contenuto dell'atto, si rifiuta di riceverlo, la notifica si considera legalmente avvenuta. Tale rifiuto equivale a una consegna. L'imputato perde quindi il ricorso e la sua condanna diventa definitiva, con l'aggiunta del pagamento di una sanzione pecuniaria.
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