La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19808/2023, ha rigettato il ricorso di un marito contro la sentenza che gli addebitava la separazione per violazione del dovere di fedeltà. La Corte ha stabilito che una relazione extraconiugale, prolungata e ostentata, costituisce una causa sufficiente per l'addebito separazione, anche a fronte di una precedente riconciliazione e di un'assoluzione in sede penale per altri fatti. La decisione sottolinea che l'infedeltà, se provata come causa diretta della rottura del matrimonio, giustifica l'attribuzione della colpa.
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