Una società, già sottoposta a sequestro preventivo penale, ha impugnato la dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale competente. La ricorrente sosteneva l'incompetenza territoriale, ritenendo che la sede si fosse spostata presso lo studio dell'amministratore giudiziario, e lamentava la violazione del diritto di difesa per il mancato accesso alle scritture contabili. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'amministratore giudiziario svolge funzioni conservative e non sposta la sede dell'impresa. Inoltre, ha ribadito che lo stato di insolvenza si manifesta con fatti esteriori e che l'amministratore unico era consapevole della situazione economica, avendo partecipato attivamente al procedimento.
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