L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a un'impresa siciliana il diritto di usufruire dell'agevolazione IRAP triennale per l'anno 2005. La legge regionale siciliana prevede l'esenzione dall'imposta per la quota eccedente la media del triennio 2001-2003. L'Azienda, avendo iniziato l'attività solo nel 2003, riteneva di poter calcolare la media su un periodo ridotto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che le norme sulle esenzioni fiscali richiedono un'interpretazione rigorosa. Pertanto, l'agevolazione spetta solo alle imprese attive per l'intero triennio di riferimento, poiché in caso contrario manca il parametro matematico per calcolare la media della base imponibile. L'Azienda perde la causa e deve pagare imposte, sanzioni e spese legali.
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