Un detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ha chiesto di acquistare un lettore CD e supporti musicali sigillati con marchio SIAE. La direzione del carcere ha respinto la richiesta per ragioni di sicurezza, ma il Tribunale di sorveglianza ha successivamente accolto il reclamo del recluso, ritenendo la musica parte del percorso rieducativo. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso ministeriale e annullato il provvedimento. La Corte ha chiarito che il diritto alle attività ricreative non è assoluto: l'autorizzazione all'uso di dispositivi tecnologici deve essere bilanciata con i controlli di sicurezza necessari a prevenire comunicazioni occulte verso l'esterno, verificando la sostenibilità organizzativa di tali verifiche per l'istituto.
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