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Art. 15 disposizioni sulla legge in generale

6 provvedimenti

Pensione lavoratori dello spettacolo: confermato il tetto
Un lavoratore iscritto al Fondo spettacolo chiedeva la riliquidazione del supplemento della propria pensione, sostenendo che per la Quota B non si dovesse applicare il tetto giornaliero di retribuzione previsto dal regime speciale. La Corte d'Appello accoglieva la domanda, escludendo il massimale. L'ente di previdenza proponeva ricorso per Cassazione a difesa dell'equilibrio finanziario del sistema. La Suprema Corte ha ribaltato il verdetto e dato ragione all'ente previdenziale. Per la pensione lavoratori dello spettacolo, il massimale giornaliero resta pienamente operante anche sui contributi successivi al 1992. Le riforme degli anni Novanta non hanno abrogato tacitamente il limite retributivo, che garantisce la proporzione tra versamenti e prestazioni.
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Reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento: docente vince
Un docente abilitato della scuola primaria chiedeva il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per ottenere incarichi di insegnamento, recuperando il punteggio maturato prima della sua cancellazione. La Corte di merito aveva respinto la domanda, ritenendo che la chiusura delle graduatorie impedisse nuovi ingressi a chi non avesse presentato domanda tempestiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del docente, stabilendo che la trasformazione delle graduatorie in elenchi ad esaurimento non cancella il diritto al reinserimento. Il lavoratore escluso temporaneamente conserva la possibilità di rientrare in lista mantenendo intatto il proprio punteggio originario.
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Pensione lavoratori dello spettacolo: confermato tetto massimo
Un pensionato otteneva dai giudici territoriali il ricalcolo favorevole della propria pensione lavoratori dello spettacolo per la quota B successiva al 1992, escludendo il tetto massimo giornaliero di retribuzione. L'ente previdenziale ricorreva per Cassazione sostenendo la piena vigenza del massimale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che le riforme legislative successive non hanno mai abrogato il tetto giornaliero di retribuzione pensionabile. L'equilibrio finanziario del sistema previdenziale impone l'applicazione del limite massimo anche alle anzianità successive al 1992.
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Premio Speciale INAIL: Retribuzione Reale vs Forfait, Vince la Legge
Una cooperativa di facchinaggio si è opposta alla richiesta dell'INAIL di ricalcolare il premio speciale unitario INAIL sulla base delle retribuzioni effettive dei soci, anziché sul parametro fisso previsto da un vecchio decreto ministeriale. L'Istituto Assicurativo sosteneva che una riforma del 2001 avesse cambiato le regole. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla cooperativa, stabilendo un principio fondamentale: la disciplina del premio speciale unitario INAIL è una norma speciale. Pertanto, non può essere modificata da una legge successiva di carattere generale, ma solo da un nuovo e apposito decreto ministeriale. Il calcolo forfettario resta quindi valido.
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Premio speciale unitario: calcolo e normativa
Una società cooperativa ha contestato la richiesta di un ente assicurativo di ricalcolare il premio speciale unitario in base alla retribuzione effettiva, a seguito di una riforma legislativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32222/2024, ha accolto il ricorso della cooperativa. Ha stabilito che la disciplina del premio speciale unitario, basata su criteri forfettari, costituisce una norma speciale (lex specialis) che non può essere considerata implicitamente abrogata da una legge successiva di carattere generale sull'imponibile contributivo. Pertanto, il metodo di calcolo originario resta valido fino a una modifica esplicita tramite apposito decreto ministeriale.
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Premio speciale unitario: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito che il calcolo del premio speciale unitario per le cooperative di facchinaggio deve seguire la normativa speciale basata su importi convenzionali (art. 42 T.U. 1124/1965) e non la regola generale legata alla retribuzione effettiva (D.Lgs. 423/2001). La Corte ha annullato la decisione della Corte d'Appello, affermando il principio per cui una legge generale successiva non abroga una legge speciale precedente, a meno che non vi sia un'incompatibilità assoluta, qui non ravvisata. La disciplina del premio speciale unitario rimane quindi in vigore fino a una sua esplicita modifica tramite apposito decreto ministeriale.
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