Una società, dopo aver presentato ricorso per la cassazione di una sentenza della Corte d'Appello, ha deciso di ritirarlo. La controparte ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione, verificata la conformità della procedura agli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Il decreto ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese processuali, come previsto dalla normativa sulla rinuncia al ricorso.
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