L'Azienda impugna un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA legato a una scissione societaria considerata elusiva dall'Amministrazione Finanziaria. Successivamente, l'Azienda contesta anche la cartella di pagamento emessa in via provvisoria. Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, l'Azienda richiede e ottiene l'accesso alla definizione agevolata ai sensi del decreto legge n. 119/2018, pagando la prima rata. L'Ufficio attesta la regolarità della procedura. Di conseguenza, la Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio principale per cessazione della materia del contendere, estendendo la decisione anche alla controversia sulla cartella di pagamento, ormai priva di oggetto. Le spese del primo giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, mentre quelle del secondo sono compensate.
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