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Art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

7 provvedimenti

Cessione del credito a scopo di garanzia: no tax break
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23941/2024, ha stabilito che la cessione del credito a scopo di garanzia non beneficia dell'imposta sostitutiva prevista per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Tale operazione, non avendo lo scopo di erogare nuova liquidità per investimenti produttivi ma solo di garantire un debito preesistente (nel caso di specie, un canone di leasing), deve essere assoggettata all'imposta di registro proporzionale.
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Cessione del credito a garanzia: no imposta sostitutiva
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23940/2024, ha stabilito che la cessione del credito a garanzia di un contratto di locazione finanziaria (leasing) non beneficia del regime fiscale agevolato dell'imposta sostitutiva. Secondo la Corte, tale operazione non costituisce un finanziamento a medio-lungo termine volto a creare nuova liquidità per investimenti produttivi, ma una mera garanzia per un credito già erogato. Di conseguenza, l'atto è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale.
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Agevolazioni fiscali finanziamenti: no al leasing
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23909/2024, ha stabilito che la cessione di crediti 'pro solvendo' a garanzia di un contratto di leasing non rientra tra le operazioni che beneficiano delle agevolazioni fiscali sui finanziamenti (imposta sostitutiva). La Suprema Corte ha chiarito che il beneficio è riservato solo alle operazioni che forniscono nuova liquidità per investimenti produttivi, escludendo quindi gli atti con mera funzione di garanzia. Di conseguenza, tale cessione sconta l'imposta di registro proporzionale.
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Cessione crediti garanzia leasing: no agevolazioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23902/2024, ha stabilito che la cessione di crediti a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di leasing non beneficia delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di finanziamento. Tale operazione, non immettendo nuova liquidità nel sistema, non può usufruire dell'imposta sostitutiva ma deve essere assoggettata all'imposta di registro proporzionale. La decisione chiarisce l'ambito di applicazione della 'cessione crediti garanzia leasing' in materia tributaria.
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Cessione credito garanzia leasing: no imposta sostitutiva
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23896/2024, ha stabilito che la cessione di un credito a garanzia di un contratto di leasing non è un'operazione di finanziamento e quindi non può beneficiare del regime fiscale di favore dell'imposta sostitutiva. Tale operazione, avendo una mera funzione di garanzia e non apportando nuova liquidità all'impresa, deve essere assoggettata all'imposta di registro proporzionale. La decisione chiarisce che la `cessione credito garanzia leasing` è fiscalmente distinta dall'operazione di finanziamento principale.
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Cessione crediti a garanzia: no imposta sostitutiva
Una società aveva effettuato una cessione di crediti a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di leasing, applicando l'imposta sostitutiva. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, sostenendo che dovesse essere applicata l'imposta di registro. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, chiarendo che la cessione crediti a garanzia non costituisce un'operazione di finanziamento agevolabile, poiché non fornisce nuova liquidità all'impresa. Di conseguenza, tale atto è soggetto all'imposta di registro proporzionale.
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Cessione del credito: imposta fissa o proporzionale?
Una società aveva effettuato una cessione del credito a una banca come garanzia per una linea di credito, pagando un'imposta di registro fissa. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, applicando un'imposta proporzionale. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo che l'apertura di credito e la successiva cessione del credito a scopo di garanzia sono due negozi giuridici distinti e autonomi. Di conseguenza, la cessione, non essendo un'operazione di finanziamento che immette nuova liquidità, deve essere tassata separatamente con l'imposta di registro proporzionale.
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