Un Medico Dirigente di una struttura sanitaria pubblica continuava a lavorare dopo la scadenza del suo contratto, sostenendo che il suo incarico fosse stato rinnovato di fatto. L'Azienda Sanitaria, invece, negava l'esistenza di un rinnovo formale. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Azienda, stabilendo un principio fondamentale: il rinnovo incarico dirigenziale sanitario deve avvenire obbligatoriamente per iscritto, a pena di nullità. Tale atto formale deve seguire una valutazione positiva dell'operato del dirigente. La semplice continuazione dell'attività lavorativa non è sufficiente a configurare un rinnovo valido, che senza la forma scritta è da considerarsi nullo. Di conseguenza, il ricorso del medico è stato respinto.
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