La Corte di Cassazione ha stabilito che, nell'ambito di un procedimento di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, il giudice non ha il potere di procedere anche alla liquidazione del compenso spettante al difensore. Tale liquidazione deve avvenire tramite una procedura separata e distinta, attivata su iniziativa del legale. La Corte ha quindi annullato la parte della decisione del Tribunale di merito che aveva erroneamente liquidato le somme, riaffermando la netta separazione tra i due procedimenti.
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