Una società in liquidazione ha impugnato la dichiarazione di fallimento, sostenendo di non aver superato le soglie di legge. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32442/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'onere della prova fallimento spetta al debitore. La Corte ha chiarito che bilanci non approvati e non depositati, insieme ad altra documentazione generica, non costituiscono prova sufficiente. La valutazione dell'idoneità delle prove alternative è una prerogativa insindacabile del giudice di merito.
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