Un contribuente impugna un avviso di liquidazione. Durante la fase preliminare di reclamo, l'Agenzia delle Entrate annulla l'atto in autotutela. I giudici di merito compensano le spese legali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, accoglie il ricorso del contribuente, stabilendo che le spese legali in autotutela non possono essere automaticamente compensate. Il giudice deve invece applicare il principio della "soccombenza virtuale", valutando la legittimità originaria dell'atto annullato per decidere a chi addebitare i costi del giudizio.
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