L'Ente Cedente aveva ceduto un pacchetto di crediti a L'Azienda Cessionaria tramite gara. Successivamente, L'Azienda Cessionaria ha scoperto che molti di questi crediti erano inesistenti, perché già pagati o oggetto di transazione. L'Azienda Cessionaria ha chiesto un risarcimento, ma l'Ente Cedente ha invocato una clausola contrattuale che escludeva la garanzia sull'esistenza dei crediti. La Corte di Cassazione ha chiarito che la clausola di esclusione della garanzia non si applica se l'inesistenza dei crediti deriva da un "fatto proprio" del cedente, come l'aver ricevuto pagamenti o aver transato i crediti. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio, stabilendo che il giudice dovrà verificare se l'inesistenza dei crediti è imputabile al "fatto proprio" del cedente, calcolando l'eventuale risarcimento in base al prezzo pagato per la Cessione crediti inesistenti.
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