La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22806/2024, ha stabilito che la notifica di un atto giudiziario eseguita dai Carabinieri, anziché dall'Ufficiale Giudiziario, non è causa di inesistenza. Tale vizio integra, al massimo, una nullità che viene sanata dalla costituzione in giudizio della parte. Il caso riguardava un ex amministratore locale che contestava una dichiarazione di incandidabilità, sostenendo la notifica inesistente dell'atto introduttivo. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto.
Continua »