Una società agricola acquista un lotto di piante che si rivelano difettose. L'acquirente cita in giudizio il venditore presso il tribunale del luogo di consegna, ma il venditore contesta la competenza territoriale, sostenendo che la causa dovesse essere radicata presso la sua sede. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito un punto cruciale sulla competenza territoriale vendita: se il venditore trasporta personalmente la merce, il luogo di adempimento dell'obbligazione coincide con la consegna finale al compratore. Di conseguenza, il tribunale competente per la causa sui vizi è quello del luogo di consegna, confermando la scelta dell'acquirente.
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