Un cittadino straniero, non conoscendo la lingua italiana, riceveva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere non tradotta. Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono per risolvere un contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze di tale omissione. La Corte stabilisce che un'ordinanza non tradotta, emessa quando è già nota l'ignoranza della lingua da parte dell'indagato, è affetta da nullità a regime intermedio. Se l'ignoranza della lingua emerge dopo, la mancata traduzione in un termine congruo determina la nullità dell'intera sequenza processuale, inclusa l'ordinanza stessa. Nel caso specifico, pur riconoscendo la nullità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto al suo diritto di difesa.
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