L'Azienda Fornitrice ha chiesto il pagamento per servizi legati allo sfruttamento di biogas, ottenendo un decreto ingiuntivo. L'Azienda Concessionaria si è opposta, contestando l'esistenza della concessione e l'esecuzione dei servizi. Dopo un primo grado favorevole all'Azienda Concessionaria, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo provata la concessione e i servizi anche senza un contratto scritto formale tra le parti, considerandola un "fatto storico". La Corte di Cassazione ha confermato questa visione, stabilendo che la **prova del contratto scritto** *ad substantiam* è necessaria solo per il contratto stesso tra le parti in causa, non per un fatto esterno che ne costituisce un presupposto. L'Azienda Concessionaria ha perso e dovrà pagare le spese legali.
Continua »