La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5252/2024, ha stabilito che la nuova formulazione dell'art. 2486 c.c., che introduce un criterio presuntivo per la quantificazione del danno amministratore (il 'differenziale dei patrimoni netti'), si applica anche ai giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore. La Corte ha chiarito che tale norma non modifica la fattispecie di responsabilità, ma fornisce al giudice un criterio di valutazione del danno, avendo quindi una natura latamente processuale e applicandosi secondo il principio 'tempus regit actum'. Di conseguenza, è stato rigettato il ricorso di un'amministratrice che contestava l'applicazione di tale criterio a fatti anteriori alla riforma.
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