Il Tribunale di Torino ha esaminato un caso di risarcimento danni da sinistro stradale a catena, in cui una carrozzeria e una società di ripristino stradale, quali cessionarie del credito, chiedevano il risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile. La corte ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio e ha affermato la validità della cessione credito sinistro da parte del proprietario del veicolo danneggiato alla carrozzeria, ritenendo il conducente del veicolo tamponante l'unico responsabile. Ha, tuttavia, escluso la legittimazione della società di ripristino stradale e negato il danno da fermo tecnico non provato.
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