La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19552/2024, ha stabilito che un immobile con abusi edilizi minori, qualificabili come 'difformità parziale', può essere legittimamente venduto. Anche se l'abuso non è sanabile, la commerciabilità del bene non è compromessa, a patto che nell'atto di vendita sia menzionato il titolo abilitativo originario. La Corte ha rigettato il ricorso dei venditori che si opponevano al trasferimento coattivo di un immobile a causa dell'ampliamento di un bagno, confermando che la nullità prevista dalla legge è solo 'testuale' e non 'sostanziale'.
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