Un'Azienda Sanitaria ha trattenuto somme dagli stipendi di alcuni medici di famiglia, sostenendo di aver pagato in eccedenza le quote capitarie a causa di un errore informatico. I medici hanno avviato una causa di accertamento negativo per contestare il recupero. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nei casi di ripetizione dell'indebito, l'onere della prova spetta all'amministrazione pubblica che pretende la restituzione del denaro. L'ente pubblico deve dimostrare l'assenza di una causa giustificativa del pagamento, identificando in modo specifico i singoli pazienti associati all'errore. Non basta indicare una generica discrepanza numerica. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando che i medici non devono restituire le somme e hanno diritto al rimborso di quanto già trattenuto.
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