Un lavoratore, il cui contratto era stato trasferito a una nuova società tramite cessione del contratto, era stato precedentemente licenziato dal datore di lavoro originario. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nuova società (cessionaria) subentra in tutti i diritti e gli obblighi, compresi gli effetti del licenziamento precedente. Di conseguenza, una volta che il licenziamento è stato giudicato legittimo, il nuovo datore di lavoro ha il pieno diritto di darvi esecuzione, anche se la controversia non era stata esplicitamente menzionata nell'accordo di cessione.
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