Un acquirente stipula un compromesso per persona da nominare e lo trascrive nei registri immobiliari. In seguito, alcuni creditori del venditore trascrivono sequestri conservativi sul medesimo immobile, convertiti poi in pignoramento. Successivamente, l'acquirente originario nomina una società terza e le parti rogitano il contratto definitivo, trascrivendolo. I creditori avviano l'espropriazione, sostenendo l'inefficacia dell'acquisto della società per mancanza di una specifica annotazione a margine della nomina. La Corte di Cassazione respinge le pretese dei creditori e conferma la piena validità dell'acquisto del terzo: la regolare trascrizione del preliminare tutela l'acquirente finale mediante l'effetto prenotativo, prevalendo sui sequestri intermedi senza necessità di ulteriori adempimenti autonomi.
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