Un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo, sostenendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento. L'agente della riscossione, assente in primo grado, ha prodotto le prove della notifica solo in appello. La Corte di Cassazione ha confermato la validità di tale produzione documentale, specificando che nel processo tributario è ammessa. Ha inoltre chiarito che per la notifica cartella esattoriale diretta tramite raccomandata, l'avviso di ricevimento è prova sufficiente, anche se l'atto è consegnato a un terzo (es. portiere), senza necessità di un'ulteriore comunicazione.
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