Un contribuente, socio non residente di una società situata nell'area del sisma del Molise, impugnava una cartella di pagamento per imposte personali, invocando il diritto alla sospensione obbligazioni tributarie. La Corte di Cassazione ha respinto la sua tesi, stabilendo che il beneficio è strettamente limitato ai soggetti residenti o operanti nell'area colpita e non si estende al socio per il solo fatto di detenere una partecipazione. Inoltre, la Corte ha chiarito che la sospensione non è automatica, ma richiede una specifica manifestazione di volontà da parte del contribuente, che nel caso di specie era mancata.
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