Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di liquidazione preliminare. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22978/2024, ha stabilito che in questi casi non sussiste un litisconsorzio necessario. Il cittadino può quindi agire contro il solo Agente della Riscossione, senza essere obbligato a citare in giudizio anche l'ente impositore. Spetta all'Agente della Riscossione, se lo ritiene opportuno, chiamare in causa l'ente titolare del credito per evitare conseguenze negative.
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