Il Giudice di Pace di Caltanissetta aveva disposto la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri per ulteriori trenta giorni. Lo straniero ha impugnato il provvedimento in Cassazione, lamentando la totale assenza di motivazione da parte del giudice, il quale si era limitato a richiamare genericamente i presupposti di legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la semplice menzione della norma di legge non soddisfa l'obbligo di motivazione, specialmente quando si incide sulla libertà personale del soggetto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di proroga, sancendo la vittoria del cittadino straniero.
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