Un cittadino straniero, condannato per non aver ottemperato a un ordine di espulsione, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che il giudice di primo grado non avesse motivato il rigetto della sua richiesta di applicare la causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso su questo punto, annullando la sentenza e rinviandola a un nuovo giudice. La Corte ha stabilito che il giudice ha sempre l'obbligo di esprimersi e motivare esplicitamente quando viene richiesta l'applicazione di tale istituto, la cui omissione costituisce un vizio della sentenza.
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