Un contribuente ha contestato un avviso di accertamento fiscale, sostenendo l'invalidità della firma apposta da un funzionario delegato. La contestazione si basava sul fatto che l'atto di delega, un ordine di servizio, non specificava il nome del delegato ma solo la sua qualifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la delega di firma è un atto organizzativo interno. Pertanto, è sufficiente l'indicazione della qualifica professionale per validare l'atto, consentendo una verifica successiva del potere di firma, senza necessità di nominativo, motivazione specifica o termine di efficacia.
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