La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8508/2025, ha accolto il ricorso di un cittadino contro il Ministero della Giustizia, stabilendo un principio cruciale sulla liquidazione delle spese legali. La Corte ha chiarito che il giudice non può liquidare compensi professionali inferiori ai minimi stabiliti dalle tabelle forensi, neanche in cause di presunta semplicità. È stato inoltre ribadito che la fase di trattazione deve essere sempre ricompresa nel calcolo dell'onorario, in quanto parte di un compenso unitario. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha rideterminato i compensi dovuti all'avvocato nel rispetto dei parametri minimi.
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