I Creditori di una società a responsabilità limitata, già cancellata dal Registro delle Imprese, hanno avviato la procedura per dichiararne il fallimento. Il Tribunale ha autorizzato la notifica dell'atto nelle forme ordinarie. I Creditori hanno eseguito la notifica dell'istanza di fallimento presso il domicilio eletto dall'ex Liquidatore, consegnando l'atto a un soggetto qualificatosi come incaricato alla ricezione per la sede legale. L'ex Liquidatore ha contestato la validità della notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Creditori, confermando la nullità della notifica. I giudici hanno chiarito che la consegna a una persona non legata da rapporti familiari, di convivenza o di lavoro con il destinatario non fa presumere la ricezione dell'atto, rendendo l'intero procedimento nullo.
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