La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30924/2023, ribadisce un principio fondamentale: la scelta del mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione dell'azione data dal giudice nella sentenza, non dalla domanda iniziale della parte. Nel caso specifico, un'opposizione a una cartella esattoriale, qualificata dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi, doveva essere impugnata con ricorso diretto in Cassazione. L'aver proposto appello ha comportato l'inammissibilità del gravame, confermando la decisione della Corte d'Appello.
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