Una società e i suoi garanti si opponevano a un decreto ingiuntivo per un debito bancario, sollevando questioni sulla validità di un contratto derivato e di una fideiussione omnibus. La Corte d'Appello ha respinto le principali doglianze, chiarendo che la prova della natura anticoncorrenziale della fideiussione spetta a chi la eccepisce e che la banca adempie al suo onere probatorio depositando contratto e estratti conto. La sentenza ha inoltre affermato che la garanzia si estende ai debiti derivanti da operazioni finanziarie se confluiti nel conto corrente garantito, accogliendo parzialmente gli appelli incidentali.
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