Un costruttore e un proprietario terriero hanno strutturato un'operazione immobiliare (terreno in cambio di appartamenti) attraverso una vendita e un contratto preliminare. In seguito a controversie, il costruttore ha chiesto la risoluzione del contratto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, qualificando l'operazione come un "collegamento negoziale" finalizzato a una permuta. La Corte ha respinto il ricorso del costruttore, chiarendo che l'individuazione di un collegamento negoziale è una valutazione di fatto riservata ai tribunali di merito. Ha inoltre stabilito che una parte può rinunciare alla clausola penale durante il processo per chiedere l'adempimento in forma specifica, rispettando così il divieto di cumulo.
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