A seguito di un incidente stradale causato da un cinghiale, un automobilista ha subito la distruzione del proprio veicolo. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha confermato un principio consolidato: la responsabilità per i danni da fauna selvatica ricade esclusivamente sulla Regione, in base all'articolo 2052 del codice civile. La Corte ha chiarito che il giudice può applicare la norma corretta (art. 2052 c.c.) anche se l'attore ne aveva indicata un'altra (art. 2043 c.c.), e che la delega di funzioni gestionali ad altri enti, come le Province, non esonera la Regione dalla sua responsabilità primaria verso il cittadino danneggiato.
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