In una controversia su un contratto d'appalto, la Corte di Cassazione ha confermato che una transazione novativa sostituisce integralmente il rapporto precedente. A seguito di un inadempimento della società committente ai termini della transazione, la società appaltatrice ha agito in giudizio. I giudici hanno stabilito che l'accordo transattivo, per come era formulato, aveva estinto il contratto originario, impedendo di chiederne la risoluzione. La Corte ha ribadito che l'interpretazione della volontà delle parti è un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di interpretazione.
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