L'Amministratore di una società, condannato a risarcire oltre 360mila euro per aver distratto fondi aziendali, ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, la controparte, ovvero Il Fallimento della Società, ha eccepito il difetto di rappresentanza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché la procura speciale alle liti allegata faceva riferimento a una sentenza del tutto diversa e a difensori differenti rispetto a quelli indicati nel ricorso. I giudici hanno chiarito che questo errore macroscopico equivale alla mancanza del mandato, difetto che non può essere sanato successivamente, in quanto la procura speciale deve esistere prima del deposito del ricorso. L'Amministratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.
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