La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32935/2024, si è pronunciata sul tema della responsabilità extracontrattuale nell'appalto. Il caso riguardava il proprietario di un'imbarcazione che aveva citato in giudizio il cantiere navale per lavori non eseguiti a regola d'arte, commissionati tramite una società di gestione. La Corte ha stabilito che la pretesa del proprietario, volta a ottenere i costi per il corretto completamento delle opere, ha natura contrattuale e non può essere fatta valere contro l'appaltatore, con cui non esiste un rapporto diretto. L'azione corretta sarebbe stata quella contrattuale nei confronti della società di gestione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, chiarendo i confini tra azione contrattuale e azione aquiliana in catene di contratti.
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