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Art. 1363 Codice Civile — Sezione Quarta Penale

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Rinuncia all’impugnazione: inammissibilità e spese
Una società di assicurazioni, responsabile civile in un procedimento per omicidio colposo, presenta ricorso in Cassazione ma successivamente vi rinuncia. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile a causa della rinuncia all'impugnazione. Tuttavia, non condanna la società al pagamento delle spese processuali, poiché la rinuncia era motivata da una sopravvenuta carenza di interesse, escludendo così una colpa nella causa di inammissibilità.
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