Una società venditrice di immobili commerciali si era impegnata a garantire l'accesso da una via pubblica, subordinando l'obbligo al permesso del Comune. Ottenuto il permesso ma con condizioni onerose, l'acquirente ha citato in giudizio la venditrice per responsabilità da promessa del fatto del terzo. I giudici di merito hanno dato ragione all'acquirente. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha annullato la decisione d'appello non nel merito, ma per un vizio procedurale: il giudice di secondo grado non aveva adeguatamente esaminato e risposto ai specifici motivi di contestazione sollevati dalla società venditrice, limitandosi a enunciazioni di principio. Il caso è stato quindi rinviato per un nuovo esame.
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