Un padre, in sede di separazione, si era impegnato a trasferire al figlio una quota del 25% di un immobile. Anni dopo, in una scrittura privata con l'altro figlio, menzionava questo impegno. Il primo figlio sosteneva che tale scrittura fosse un **contratto con obbligazioni del solo proponente**, perfezionato dal suo mancato rifiuto. La Corte di Cassazione ha però stabilito il contrario. Una semplice menzione in un accordo tra altre persone non costituisce una proposta contrattuale diretta al beneficiario. Mancando una proposta formale e indirizzata, il trasferimento di proprietà non è mai avvenuto. Di conseguenza, la quota immobiliare non appartiene al figlio, ma rientra nell'asse ereditario del padre defunto, da dividere tra tutti gli eredi.
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