Una società investitrice ha acquistato azioni pattuendo un'opzione di vendita a prezzo maggiorato con la holding venditrice. Successivamente, la holding si è rifiutata di riacquistare le azioni, eccependo la nullità della clausola per violazione del divieto di patto leonino. Dopo la condanna nei primi gradi di giudizio, la holding ha proposto ricorso in Cassazione. Prima della decisione, la holding ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, senza condanna alle spese o al pagamento del doppio del contributo unificato, chiudendo definitivamente la controversia.
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