Un soggetto, condannato per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, ha presentato ricorso straordinario alla Corte di Cassazione, lamentando un errore di fatto nel precedente giudizio che aveva dichiarato inammissibile il suo primo ricorso. La Suprema Corte ha rigettato anche questo secondo tentativo, chiarendo che l'errore di fatto consiste in una svista percettiva nella lettura degli atti e non in un dissenso sulla valutazione giuridica. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a una nuova discussione del merito della causa, non consentita in quella sede.
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