Un'imputata, condannata per rapina e reati legati alle armi, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena stabilito nei gradi precedenti. La difesa sosteneva che la sanzione inflitta fosse eccessiva, specie considerando il riconosciuto vizio parziale di mente della donna. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità esclusiva del giudice di merito, purché sia motivata e rispetti i criteri normativi. Inoltre, la Corte ha rilevato l'assenza di un effettivo interesse a ricorrere, poiché la pena base era già stata fissata nel minimo edittale. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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