Un rappresentante legale di una società, coobbligato per una sanzione amministrativa, si oppone a una cartella di pagamento. La cartella includeva, oltre alla sanzione principale, anche la maggiorazione per ritardato pagamento. L'uomo sosteneva che tale maggiorazione fosse illegittima perché non preceduta da un atto specifico che ne accertasse la colpa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: la maggiorazione sanzione amministrativa è una conseguenza automatica del ritardo. Pertanto, è legittimo iscriverla a ruolo e richiederla direttamente con la cartella di pagamento, senza bisogno di un preventivo e separato atto di accertamento, a meno che il debitore non provi che il ritardo non sia a lui imputabile.
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