La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3818/2025, ha chiarito i limiti di efficacia di una transazione stipulata con un condebitore in un'obbligazione solidale. Il caso riguardava un contratto d'appalto in cui il committente aveva transatto la lite per vizi dell'opera solo con il direttore dei lavori. La società appaltatrice, anch'essa responsabile in solido, aveva dichiarato di volerne profittare. La Corte ha stabilito che la transazione estingue solo l'obbligazione solidale (in questo caso, il risarcimento danni) ma non si estende ai rapporti di debito/credito distinti, come il saldo del corrispettivo d'appalto dovuto alla società. Viene inoltre accolto un ricorso incidentale per un errato calcolo dell'IVA nel determinare il saldo finale.
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