Un garante ha impugnato il decreto ingiuntivo con cui una società di factoring gli chiedeva oltre tre milioni di euro. Il garante sosteneva che un accordo transattivo, firmato successivamente tra la società di factoring e la debitrice principale, avesse estinto il suo obbligo tramite novazione o remissione del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del garante. I giudici hanno stabilito che l'interpretazione dei contratti spetta ai giudici di merito e che, nel caso specifico, l'accordo transattivo escludeva espressamente il credito garantito. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto carente di autosufficienza per la mancata trascrizione del testo della transazione. Di conseguenza, il garante perde la causa e deve pagare le spese legali, rimanendo vincolato al contratto autonomo di garanzia.
Continua »