Una banca ha chiesto l'ammissione al passivo di una società fallita per debiti di conto corrente e contratti derivati. Durante l'opposizione all'esclusione, è stato omologato un concordato fallimentare proposto da un terzo assuntore, che ha versato una somma fissa per pagare i creditori. Il Tribunale ha accolto l'opposizione della banca, ma ha dichiarato l'assuntore direttamente debitore dell'intero importo. L'assuntore ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando che il giudice è andato oltre le richieste iniziali (vizio di ultra petita) e ha violato i limiti del concordato fallimentare. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'assuntore, stabilendo che non si può condannare l'assuntore al pagamento diretto oltre i limiti della proposta omologata.
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