Un componente di un comitato regionale di controllo, soppresso per legge, ha continuato a svolgere l'attività di verifica degli atti degli enti locali. Successivamente, ha promosso un'azione di ingiustificato arricchimento contro l'amministrazione regionale per ottenere un indennizzo di oltre 250.000 euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che, essendo l'organo ormai soppresso, gli atti compiuti erano giuridicamente inesistenti e privi di qualsiasi utilità per l'ente pubblico. Di conseguenza, senza un reale vantaggio per l'amministrazione, non è configurabile alcun indennizzo per arricchimento senza causa. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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